Grazie alla nuova legge 80/05 , approvata in seguito della campagna denominata “Più DAI meno VERSI” , chi decide di fare delle donazioni a chi come noi è una NOPROFIT , può ricevere interessanti benefici:
grazie alla nuova legge (che integra e sostituisce in parte la precedente), la persona fisica o l'impresa che effettuino una erogazione liberale (=donazione) a favore di ASSIDA , possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere , ossia possono decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri . Il nuovo regime di deducibilità fiscale si può applicare a tutte le donazioni (erogazioni liberali) effettuate a partire dal 17 marzo 2005 . Per le donazioni effettuate dal 1° gennaio al 16 marzo 2005 si applica invece la vecchia legge.
Deducibilità fiscale per le persone fisiche.
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 (settantamila) EURO/anno.
In alternativa:
Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) D.P.R. 917/86
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Rif.: art. 10, lettera g) D.P.R. 917/86
Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Deducibilità fiscale nell'ambito del reddito d'impresa.
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa:
Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) D.P.R. 917/86
Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) D.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s.
Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
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